Tariffario - Dott. Giuliano Franzan

Dott. Giuliano Franzan
Teologo - Psicologo - Sessuologo - CTP
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Tariffario


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Testo unico della tariffa professionale degli psicologi

Art. 1
Per  le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese  giustificate, sono dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A  dell’Albo, come stabilito dal D.P.R. 328/01, gli onorari indicati  nell'allegata tabella.

Art. 2
Gli  onorari minimi e massimi sono da intendersi annualmente adeguati sulla  variazione del canone ISTAT minimo applicabile. Nelle convenzioni con  soggetti pubblici e privati, che hanno ad oggetto prestazioni  professionali da rendere a beneficio di intere categorie di soggetti, il  minimo può essere diminuito entro il 25%.

Art. 3
Per  la determinazione dell'onorario fra il massimo e il minimo stabilito,  si può avere riguardo a: * la complessità della prestazione richiesta; *  l'appartenenza del cliente a categorie a beneficio delle quali sono  state stipulate convenzioni; * l’urgenza della prestazione; * la  situazione socio - economica del cliente. Lo psicologo può ridurre  l'onorario per le prestazioni non effettuate a causa del mancato  rispetto dell'appuntamento da parte del cliente, ed eventualmente  rinunciarvi se lo ritiene opportuno.

Art. 4
Gli  onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione,  sono distinti nei seguenti due tipi: * onorari a percentuale, in ragione  del valore dell'intervento; * onorari a vacazione, in ragione del tempo  impiegato. Per la determinazione del valore dell'intervento, va tenuto  conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione  professionale. Nella determinazione dell'onorario deve aversi  particolare riguardo alla competenza specifica dello psicologo. Quando  gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica  voce della tabella, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle  presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o  materie analoghe.

Art. 5
Gli  onorari dovuti allo psicologo per le prestazioni professionali non  ricomprese nell’allegata tabella sono normalmente valutati a  percentuale. In ogni caso, gli onorari devono essere valutati in ragione  del tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni professionali  nelle quali il tempo concorrere come elemento precipuo di valutazione.  Gli onorari a vacazione sono stabiliti per lo psicologo in ragione di 60  euro per ogni ora o frazione di ora. Salvo casi di effettiva maggiore  prestazione professionale, non si possono calcolare più di otto ore  sulle ventiquattro. Per le prestazioni rese in condizioni di particolare  disagio, detti onorari possono essere aumentati fino al 40%.

Art. 6
Allo  psicologo che per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi  fuori studio sono dovute le spese di viaggio rimborsate nel loro  ammontare maggiorato del 15% a titolo di rimborso delle spese  accessorie; le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle  tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di  rimborso spese accessorie, nonché gli onorari relativi alle prestazioni  effettuate e una indennità di trasferta da un minimo di 5 euro a un  massimo di 15 euro per ogni ora o frazione per distanze inferiori a 100  Km.; nonché da un minimo di 3 euro a un massimo di 9 euro per ogni ora o  frazione per distanze superiori a 100 Km.

Art. 7
Qualora  più psicologi siano stati incaricati in collegio di prestare la loro  opera nel medesimo intervento, a ciascuno spetta un compenso determinato  dividendo per il numero dei membri del collegio medesimo l'onorario  unico aumentato del 40% per ogni professionista incaricato, salvo per  l’eventuale coordinatore per il quale si applica la tariffa piena. A  ciascuno spetta il rimborso delle spese giustificate e l'indennità.

Art. 8
Per  gli interventi iniziati ma non giunti a compimento ovvero nel caso di  cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari  per l'opera prestata, comprendendosi in questa il lavoro preparatorio  compiuto dallo psicologo. La sospensione per qualsiasi motivo  dell'incarico dato allo psicologo non esime il cliente dall'obbligo di  corrispondere l'onorario relativo alle prestazioni rese.

Art. 9
Qualora  tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per  particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono,  su conforme parere del competente Consiglio dell'Ordine, essere superati  i minimi e i massimi tariffari rispettivamente della metà e sino alla  decuplicazione.

Art. 10
Allo psicologo spetta un rimborso delle spese generali di studio in ragione del 10% sull’importo dell’onorario.

Art. 11
Per  i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per  gli effetti del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, e successive modificazioni e  integrazioni.
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